Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha introdotto il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”: è sostituito il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” e non si tratta solo di una modifica terminologica.
Tale norma disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, che può essere:
una persona fisica o giuridica;
un ente collettivo;
un consumatore;
un professionista o imprenditore che esercita un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.
Nella presente pubblicazione, si riportano sia il testo del nuovo Codice che quello del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267: quest’ultima norma, infatti, nel periodo transitorio continua ad applicarsi, in particolare, alle procedure relative a fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019.
Completano l’opera:
il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – Amministrazione straordinaria;
il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 – Ristrutturazione industriale;
gli articoli del Codice civile e delle sue disposizioni di attuazione interessati da modifiche della riforma.